MANTOVA. Ecco le nuove regole che saranno valide fino al 5 marzo. Il Dpcm di oggi, venerdì 15 gennaio, sarà valido a partire da domani. Ogni regione "cambierà colore" da domenica, quando Mantova e la Lombardia torneranno rosse. Ecco in sintesi cosa si potrà e non si potrà fare.
Le regole nelle diverse zone
Un riassunto del Comune di MantovaSPOSTAMENTI
❎ È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla regione e all’interno del territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
✅ Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
✅ È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in Zona Rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.
✅ Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
‼️ Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
COMMERCIO AL DETTAGLIO
❎ Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
MERCATI
❎ Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
EDICOLE, TABACCAI, FARMACIE E PARAFARMACIE
✅ Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie
SERVIZI RISTORAZIONE
❎ Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
✅ Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
‼️ Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.
✅ Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
PALESTRE, PISCINE, CENTRI BENESSERE E TERMALI, CENTRI CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI
❎ Tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese: palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
❎ Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA
✅ È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
SCUOLA
👉 Svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.
👉 Tutte le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
❎ È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
SERVIZI ALLA PERSONA
❎ sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (sotto trovate i documenti integrali da consultare).
MOSTRE E LUOGHI DELLA CULTURA
❎ Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
✅ Ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
Il testo integrale del decreto legge
Il testo integrale del Dpcm
Gli allegati del Dpcm
Un video riassuntivo